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Frase esatta
 
La PM Risponde

E' obbligatoria la Carta di Qualificazione del Conducente?

(Domanda del Sig. Franco F. residente a Crespellano)
 
 

Oltre alla patente di guida è obbligatorio possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per coloro che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida sono richieste le patenti delle categorie C, CE, D e DE.

L'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre dal:

- 10 settembre 2008 per il trasporto persone;

- 10 settembre 2009 per il trasporto cose.

I corsi obbligatori per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente saranno organizzati da strutture abilitate, autoscuole e consorzi, che dimostreranno di possedere i requisiti tecnici previsti dalle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti. Avranno una durata di 280 ore ed una prova finale di esame da effettuare presso la Motorizzazione civile a termine del corso. In caso di esito negativo sarà possibile sostenere di nuovo l'esame, entro un anno dalla fine del corso. Trascorso tale periodo si dovrà effettuare di nuovo il corso.

La guida senza la Carta di Qualificazione prevede una sanzione amministrativa di 155€  e il fermo del veicolo per 60 giorni ai sensi dell'art. 116 c.15 e 17 del C.d.S

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Con la patente ritirata, posso guidare un ciclomotore?

(Domanda della Sig.ra Anna  P.  residente a  Bazzano)
 
L' art. 116 del codice della strada permette di usare il ciclomotore 50cc. solo se la sospensione di patente consegue alla violazione dell’art. 142 – comma 9 – del C.d.s.

In altri termini, solo se hai superato il limite di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, hai la possibilità di guidare  un mezzo di cilindrata 50cc.

Nel caso venga utilizzato il ciclomotore  durante il periodo di sospensione della patente, per infrazioni diverse dall’art. 142 comma 9 del C.d.s., è prevista la sanzione ai sensi dell'Art. 116 c 13 bis del C.d.S da 542,00 € a 2.168,00€.

 

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Un opertore di Polizia Municipale può ultilizzare il telefono cellulare alla guida dell'auto di servizio?

(Domanda del Sig. Carlo P.residente a  Bazzano)
 
L'art. 173, comma 2 del Codice della Strada stabilisce che "è vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici,
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli
delle forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11 (Polizia di
Stato, Guardia di finanza, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, Croce
Rossa Italiana, Corpo Forestale dello Stato e delle province autonome di
Trento e Bolzano e regioni a statuto speciale, Protezione civile nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle  province autonome di Trento e Bolzano)
e di polizia, nonchè per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle
strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi (es.
tassiti).
La Polizia Municipale è un corpo di polizia ed in quanto tale i conducenti
dei veicoli di servizio sono esentati per legge dal divieto di far uso
durante la marcia di apparecchi radiotelefonici.
 
 
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