Oltre alla patente di guida è obbligatorio possedere la Carta di Qualificazione del Conducente per coloro che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida sono richieste le patenti delle categorie C, CE, D e DE.
L'obbligo di condurre veicoli con la C.Q.C. decorre dal:
- 10 settembre 2008 per il trasporto persone;
- 10 settembre 2009 per il trasporto cose.
I corsi obbligatori per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente saranno organizzati da strutture abilitate, autoscuole e consorzi, che dimostreranno di possedere i requisiti tecnici previsti dalle norme stabilite dal Ministero dei Trasporti. Avranno una durata di 280 ore ed una prova finale di esame da effettuare presso la Motorizzazione civile a termine del corso. In caso di esito negativo sarà possibile sostenere di nuovo l'esame, entro un anno dalla fine del corso. Trascorso tale periodo si dovrà effettuare di nuovo il corso.
La guida senza la Carta di Qualificazione prevede una sanzione amministrativa di 155€ e il fermo del veicolo per 60 giorni ai sensi dell'art. 116 c.15 e 17 del C.d.S
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In altri termini, solo se hai superato il limite di velocità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h, hai la possibilità di guidare un mezzo di cilindrata 50cc.
Nel caso venga utilizzato il ciclomotore durante il periodo di sospensione della patente, per infrazioni diverse dall’art. 142 comma 9 del C.d.s., è prevista la sanzione ai sensi dell'Art. 116 c 13 bis del C.d.S da 542,00 € a 2.168,00€.
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