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Frase esatta
 
Novità C.d.s 2010
 
E' entrato in vigore il nuovo codice della strada approvato dal Senato lo scorso 28 luglio. Le nuove norme, pubblicate nella Gazzetta ufficiale online il 29 luglio, hanno modificato circa 80 articoli del Codice della Strada.
 
Ecco le principali novità:
 
  • La guida con tasso alcolemico fino a 0,80 g/l  per qualsiasi utente della strada non è più reato ma illecito amministrativo
  • Viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per i conducenti di età inferiore ai 21 anni o con patente B da meno di 3 anni, autotrasportatori professionali che con un tasso compreso tra 0 g/l e 0,5 g/l dovranno pagare una sanzione amministrativa da 155€ e 624€ e la perdita di 5 punti . Riassumendo:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ebbrezza lieve  (da 0,5 g/l a 0,8 g/l)
(186 c. 2 lettera a)
Sanzione amministrativa (€ 500) + sospensione patente da 3 a sei mesi
186 c. 2 quinques
10
Ebbrezza lieve (da 0,5 g/l a 0,8g/l) causando incidente stradale
(186 c. 2 lettera a) e 2 bis)
Sanzione amministrativa raddoppiata (€ 1000) +
Sospensione patente (6 a 12 mesi)
Fermo 180 gg
 
10
Ebbrezza media (da 0,8 g/l a 1,5 g/l)
(186 c. 2 lettera b)
Reato + sospensione patente
Seq. ex 213 c, 2 sexies ciclomotori o motoveicoli di proprietà conducente
oppure
altri veicoli 186 c. 2 quinques
10
Ebbrezza media(da 0,8 g/l a 1,5 g/l) causando incidente stradale
(186 c. 2 lettera b) e 2 bis)
Reato + sospensione patente
Seq. ex 213 c, 2 sexies ciclomotori o motoveicoli di proprietà conducente
oppure
altri veicoli fermo 180 gg applicato in via provvisoria per 30 gg (224-ter)
10
Ebbrezza grave (sopra 1,5 g/l)
 
(186 c. 2 lettera c)

Reato + sospensione patente (revoca in caso di recidiva  o di violazione commessa da conducente di cui all'art. 186 bis lettera d). La recidiva è calcolata su 3 anni per gli altri soggetti del 186 bis e su 2 per le persone non indicate nel 186 bis.

Confisca-Sequestro ex 224 ter veicolo
10
Ebbrezza grave (sopra 1,5 g/l) causando sinistro stradale
 
(186 c. 2 lettera c) e 2 bis)
Reato + revoca patente
Confisca-Sequestro ex 224 ter
10
Rifiuto di sottoporsi al test etilometro
 
(186 c. 7)
Reato + sospensione patente
(revoca se già condannato per stesso reato nei due anni)
Confisca-Sequestro ex 224 ter veicolo di proprietà conducente
10
Conducente neopatentato o autotrasportatore professionale con  tasso tra 0 e 0,5
(186 bis c.2)
Sanzione amministrativa  (€ 155)
 
5
Conducente neopatentato o autotrasportatore professionale con tasso tra 0 e 0,5 causando sinistro stradale
Sanzione amministrativa  raddoppiata (€ 310)
 
5
Conducente neopatentato o autotrasportatore professionale con  ebbrezza lieve (da 0 g/l a 0,5 g/l)
 
(186 bis c.3)
Sanzione amministrativa 186 c.2 lettera a ) aumentata di 1/3 (€ 666,67) + sospensione patente
 
10
Conducente neopatentato o autotrasportatore con  ebbrezza lieve (0 g/l 0,5 g/l)
Causando sinistro stradale
Sanzione amministrativa  186 c.2 lettera a ) aumentata di 1/3 e raddoppiata
(€ 1333,34) + sospensione patente
Fermo 180 gg
10

 
 
 

NON VERRANO TOLTI I PUNTI PER INFRAZIONI COMMESSE CON UN VEICOLO CHE NON RICHIEDE LA PATENTE DI GUIDA

L'articolo 43 della L. 120/2010, modificando l'art. 219-bis C.d.S, ha soppresso la previsione contenuta nella precedente formulazione della stessa norma, secondo la quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida.
Ultimo Aggiornamento: 14/08/2010

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